Sponsorizzazioni: croce e delizia

Inserito il 15 marzo 2012 14:57 da Redazione in Non solo campo
tennis 012Ecco il terzo argomento trattato dal nostro esperto, titolare della rubrica "Non solo campo", Vincenzo Santoleri.



Delle sponsorizzazioni si è discusso e scritto parecchio, un fenomeno che si farebbe risalire addirittura ai tempi di Omero (il Catalogo delle navi “νεῶν κατάλογος” nel secondo libro dell’Iliade ne sarebbe una testimonianza). Darei per scontata la conoscenza da parte degli addetti ai lavori dei tratti fondamentali dei diversi tipi di sponsorizzazione (di settore, extra settore, tecnica, abbinamento e cosi via) e delle caratteristiche di massima dei contratti che le regolano (atipici, a prestazioni corrispettive…). Tali forme negoziali non sono espressamente previste e regolate dal Codice Civile e vivono quindi di “luce riflessa”, mutuando le proprie peculiarità da altri istituti. Neppure mi addentrerei nell’analisi di investimenti effettuati da colossi commerciali a beneficio di nomi famosi dello sport (campioni, squadre, federazioni); li considererei come punta di un iceberg, casi - studio da proporre in aula ma lontani da quella che è la realtà quotidiana di un circolo sportivo.

Le associazioni necessitano di sponsorizzazioni tecniche e di finanziamenti per sopravvivere ma di rado queste strutture sono avvicinate da grandi marchi o aziende disponibili ad investire cifre importanti nello sport. Un  circolo tennis solitamente non può permettersi un addetto al marketing così la questione sponsor spesso viene demandata al tecnico sportivo di turno che si adopera alacremente per ottenere un contratto di fornitura di materiale (palle, tute, racchette) oppure qualche modesto finanziamento dal mecenate del circolo; a ciò si aggiunga che proprio in questo periodo la prospettiva di stanziare risorse per lo sport è percepita dal sistema come azzardata e fuori luogo (vedasi  il rifiuto del  Governo Italiano di appoggiare la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2020). Nonostante il periodo economico nefasto, è pacifico tuttavia che ogni azienda “metta a budget” le spese di pubblicità.

La capacità del procuratore o del consulente sportivo sarà pertanto quella di fare capire all’impresa i vantaggi che può portare un investimento sulla comunicazione del mondo sportivo rispetto ad altri settori. Questa opera di persuasione è svolta, sempre con difficoltà, attraverso la preparazione di un piano marketing specifico, studiato sulle caratteristiche del potenziale sponsor; in esso si dovrebbero descrivere i vantaggi, le agevolazioni  fiscali, le opportunità comunicazionali (internet, web, social networks, P.R., affissioni, pubblicazioni etc…) ed il ROI  (Return On Investment) calcolato almeno su tre anni.

E’ opportuno informare l’impresa partner che la somma investita può essere dedotta integralmente dal reddito di impresa sino a 200 mila euro (art. 90, comma 8, Lg. 289/2002). La discussione si apre sulla cifra eccedente, ma credo che sia un problema che purtroppo poco ci tange, in quanto mi risulta che in questi tempi siano pochissime le aziende intenzionate ad investire su circoli tennis cifre superiori ai 200 mila euro.  Secondo quanto sostiene l’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano (norma di comportamento 127/1996), per ottenere il beneficio di integrale deducibilità, è necessario che il contratto sia a prestazioni corrispettive e che lo sponsorizzato si impegni, dietro pagamento di una somma e nel corso di manifestazioni sportive ad associare e mostrare pro tempore il nome dello sponsor al proprio.

E’ bene precisare che parrebbe necessario dettagliare con precisione, anche attraverso un contratto scritto, quella che è la controprestazione da parte dell’associazione onde evitare contestazioni da parte della Agenzia delle Entrate.  Peraltro la legge 289/2002 sembrerebbe introdurre una presunzione assoluta di pubblicità delle spese a favore di società sportive, considerandole integralmente deducibili dal reddito di impresa nell’esercizio corrente o nei quattro successivi. Ulteriore aspetto riguarda il pagamento dell’IVA sull’operazione che dovrebbe essere versata dall’associazione beneficiaria mediante il modello F24. In questo caso diventa importante distinguere tra spese di sponsorizzazione/pubblicità e spese di rappresentanza, considerate invece con minor favore dal legislatore. La distinzione pesa nel caso di associazioni sportive che abbiano optato per il regime forfettario (lg.398/91) poichè una prestazione può essere qualificata come pubblicitaria con detrazione IVA pari al 50% solo se l’attività è promozionale ed occasionale rispetto ad un evento. Se invece trattasi di abbinamento tra marchi finalizzato alla promozione dei medesimi mediante l’evento sportivo, allora la detrazione dell’IVA sarà esclusivamente pari al 10% in quanto si creerebbe una relazione di connessione diretta con la manifestazione.

Ultimamente l’ Agenzia delle Entrate pare essere particolarmente attenta alle sponsorizzazioni come testimoniano alcuni articoli pubblicati di recente su importanti quotidiani economici [1]. Gli aspetti che generalmente vengono contestati sono il fatto che l'azienda-sponsor rinunci ad operazioni economiche che determinerebbero un utile a beneficio di un investimento pubblicitario, realizzando cosi un’operazione antieconomica; il risultato è che l'80% dei costi sostenuti viene considerato indetraibile riconoscendo all’operazione "economicità" pari soltanto al 20%. I calcoli di IVA e utile imporrebbero in questo caso di rientrare delle imposte presumibilmente evase.

Ulteriore aspetto da considerare per quanto riguarda la scelta merceologica è il divieto per lo sponsor di utilizzare marchi di prodotti che possano essere dannosi per la salute come tabacco, superalcolici o medicinali. Tale principio è contenuto nell’art 8 comma 14 della legge 223/90 e si riferisce agli sponsor di programmi televisivi ma pare estendibile anche ad altre manifestazioni di pubblicità indiretta come merchandising ed eventi sportivi. Ultima considerazione va fatta in relazione all’ordinamento degli enti locali in virtù del fatto che solitamente il centro sportivo e quindi il circolo tennis si inserisce in un contesto che vede più istituzioni impegnate: comune, provincia, circoscrizione, cittadino, scuola, sindacati, società di gestione impianti. A tal proposito si ricordi che il TU sull’ Ordinamento degli Enti Locali (Dlgs. 267/2000) prevede esplicitamente la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione “ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile” da parte di “Comuni, Province, e altri Enti Locali”. L’obiettivo è la realizzazione di quanto stabilito nella legge 449/1997 che mira a favorire l’innovazione e organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati.


[1] Da Il SOLE 24 ORE:  "Fisco in pressing sulle sponsorizzazioni" (28 febbraio 2012, pag. 1; 33)
"Accusa più debole se la spesa è motivata" (28 febbraio 2012, pag. 33)
"La sponsorizzazione si può dedurre dal reddito" (28 febbraio 2012, pag. 33)
"Le Entrate contestano lo sponsor" (9 marzo 2012, pag. 25).


Vincenzo Santoleri

Vincenzo Santoleri vive a Torino e ha 40 anni (1971). Ha giocato a tennis a livello agonistico sino a raggiungere la seconda categoria (B3). Maestro nazionale FIT e Tecnico Nazionale FIT. Laurea in giurisprudenza e specializzazione universitaria post laurea in management e marketing sportivo. Iscritto al consiglio dell'ordine degli avvocati come patrocinatore. Svolge attività di insegnamento, allenamento di giocatori agonistici e consulenza sportiva (gestione, contratti, lavoro sportivo, progetti). Sito www.tennisexperience.it e relativa pagina Facebook.

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